Referendum 17 aprile. (2 parte): cosa si decide?

E’ APERTA LA RACCOLTA DI FIRME PER LA PETIZIONE ALLA IUPAC per dare il nome Levio ad uno dei 4 nuovi elementi:FIRMATE!

https://www.change.org/p/international-union-of-pure-and-applied-chemistry-giving-name-levium-to-one-of-the-4-new-chemical-elements

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Nota: si ricorda che le opinioni espresse in questo blog non sono da ascrivere alla SCI o alla redazione ma al solo autore del testo

a cura di Claudio Della Volpe.

La prima parte di questo post, scritta da Vincenzo Balzani, è stata pubblicata qui (http://wp.me/p2TDDv-2dN).

Ieri il mio vecchio e caro amico Gustavo Avitabile è intervenuto sulla prima parte di questo post scritta da Vincenzo Balzani, sostenendo due cose che non condivido affatto.

La prima è che questa questione non debba essere discussa qui sul blog perchè non ha una risposta univoca; beh il blog è proprio il luogo delle discussioni, per analizzare questioni generali che non abbiano risposta univoca, è nato per questo, per poter superare i limiti di tempo e di spazio delle riviste peer review o della rivista sociale (C&I). Caro Gustavo, qui potrai tranquillamente esprimere la tua posizione contraria a quella di Vincenzo e “ragionarla”. Dove altro vuoi farlo?

Scrivi pure un post.

In secondo luogo Gustavo sostiene che questa del referendum non sarebbe una questione e quella di Vincenzo una risposta che “può invocare la Chimica in quanto scienza a sua giustificazione”; al contrario Vincenzo, io e alcuni altri sosteniamo che proprio grazie alla Chimica (e alla Fisica e alle scienze naturali in genere) è possibile analizzare in modo razionale questa questione: dopo COP21 occorre o no iniziare a chiudere le nostre attività estrattive fossili? Le risposte possono essere diverse perchè poi le idee politiche ci mettono lo zampino, ma i dati grezzi sono chiari e lampanti.

In questa seconda parte del post cercherò di approfondire alcune questioni che Vincenzo aveva sinteticamente e appassionatamente sostenuto condendole di qualche dato in più per dare gambe alla seconda delle due risposte a Gustavo. Attingerò ampiamente alla pagina di ASPO-Italia una associazione di cui faccio parte e che si occupa del picco del petrolio e delle questioni energetiche (https://aspoitalia.wordpress.com/2016/03/07/le-bufale-sul-referendum-del-17-aprile/), ringrazio quindi Dario Faccini per il lavoro che ha pubblicato domenica scorsa e a cui rimando per ulteriori approfondimenti.

Come avviene spesso i referendum abrogativi appaiono (e sono) difficili da capire e da apprezzare nel loro effettivo significato. Questo referendum del 17 aprile, comunemente detto “NoTriv” non fa eccezione.

Fra l’altro oggi 9 marzo la Corte Costituzionale potrebbe ampliarne ancora i confini recuperando due degli 8 quesiti originari posti da alcune regioni che si erano sentite scippate dalle decisioni governative in tema di attività mineraria, e dei quali solo uno è rimasto al momento; quindi potremmo vederne delle belle.

Il quesito referendario orfano riguarda (come tutti i referendum italiani) una abrogazione, la cancellazione di una parte di una legge:

«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?».

Il DL 152 è un decreto molto ampio e fondamentale modificato e rimaneggiato più volte e il suo titolo fa capire che è uno strumento essenziale di controllo dell’ambiente.

Trovare il comma 17 art.6 del DL 152/2006 non è banale, non cercate a vanvera in rete ma provate qua: (http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171), dove l’art. 6 è completo e contiene tutti i commi in vigore al momento; dico questo perchè dalla sua scrittura questo articolo è stato abolito, riscritto e rimaneggiato molte volte ben 13 per la precisione ed è facile trovare in rete versioni non valide perchè modificate da leggi successive.

Il comma 17 attualmente in vigore recita:

  1. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu’ di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione europea e internazionali sono vietate le attivita’ di ricerca, di prospezione nonche’ di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e’ altresi’ stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attivita’ di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell’ambiente, nonche’ le operazioni finali di ripristino ambientale. Dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e’ abrogato il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione e’ tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione ((,rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attivita’ di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino)).

La parte scritta in rosso è quella sottoposta ad abrogazione. Essa è il risultato della legge di stabilità 2016 fatta dal Governo Renzi alla fine del 2015.

Cerchiamo di capire.

Le aree marine italiane in cui è possibile fare attività minerarie sono mostrate nelle cartine qui sotto, come erano prima del 2008 e dopo del decreto 2013 che è stato l’ultimo a modificarle.

referendum21

Zone marine aperte alle attività minerarie, prima del 2008 e dopo il 2013. Fonte: DGRME-MISE, Il Mare, edizione speciale del Bollettino Ufficiale delle Risorse e Degli Idrocarburi, Marzo 2015.

Come si vede la modifica del 2013 è sostanzialmente una piccola espansione nel Mare Balearico ma una notevole riduzione nelle zone costiere e protette; la fascia delle 12 miglia è sostanzialmente interdetta ALLE NUOVE ATTIVITA’ GIA’ DA QUESTO DECRETO del 2013. Ma le vecchie, quelle già in essere possono continuare. I divieti si applicano solo alle richieste di concessioni successive al 20/6/2010. Per tutte le concessioni richieste prima di questa data, è possibile ottenere proroghe alla loro scadenza sino a quando il giacimento non sia esaurito.

E questo è il cuore della battaglia referendaria.

Il senso del referendum è quindi il seguente:

Volete che, quando scadranno le concessioni precedenti al 26/2/2010, nelle acque territoriali italiane, entro le 12 miglia, (e ragionevolmente che non sono state già sottoposte a richiesta di rinnovo) vengano fermati i giacimenti in attività anche se c’è ancora gas o petrolio?

Non si tratta quindi di una chiusura di tutte le attività, ma solo di una parte ben precisa di esse; cerchiamo di capire di quanto gas e petrolio e denaro si tratta di lasciare sotto il fondo del mare (il grosso fra l’altro si estrae a terra).

Ci sono tre categorie di concessioni minerarie in mare:

  • oltre le 12 miglia con 43 piattaforme di cui 31 eroganti e che hanno prodotto nel 2015 2.48 miliardi di metri cubi di gas, il 36% della produzione nazionale.
  • entro le 12 miglia ma che hanno GIA’ depositato istanza di rinnovo prima della data del blocco e che saranno ragionevolmente rinnovate; si tratta di 39 piattaforme che nel 2015 hanno prodotto 622 milioni di metri cubi di gas, circa il 9% della produzione nazionale (1,1% dei consumi 2014).

QUESTE DUE TIPOLOGIE DI PIATTAFORME NON SARANNO INFLUENZATE DALL’ESITO DEL REFERENDUM.

Ed infine

3) Le concessioni entro le 12 miglia, i cui permessi inizieranno a scadere a partire dal 2017 e termineranno nel 2027. Sono 17 concessioni (secondo alcuni sono 21, si veda qui http://www.internazionale.it/notizie/2016/02/24/referedum-trivelle), che nel 2015 hanno prodotto 1,21 miliardi di metri cubi di gas, circa il 17,6% della produzione nazionale (il 2,1% dei consumi 2014). Tra queste, 4 concessioni hanno permesso anche una produzione di petrolio pari a 500.000 tonnellate, circa il 9,1% della produzione nazionale (0,8% dei consumi 2014). Queste concessioni, nel caso vincano i “si” al referendum, non potranno essere prorogate.

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Produzione storica di gas naturale dalle concessioni poste entro le 12 miglia, ancora non scadute. La legenda riporta, prima del codice della concessione, l’anno in cui essa scadrà.  Le concessioni sono ordinate dal basso verso l’alto secondo l’ordine con cui scadranno.

La loro posizione è mostrata da questa cartina (che riguarda il caso a 21):

Stiamo quindi parlando non della distruzione dell’industria nazionale del petrolio o di interventi estesi, ma di una iniziale riduzione della nostra capacità estrattiva che da una parte segue un TREND STORICO voluto dal mercato (costi alti di estrazione) mostrato più sotto e dall’altra anticipa le decisioni che tutti i paesi estrattori dovranno prendere per adeguarsi alle necessità della lotta al cambiamento climatico.

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Estrazione di gas naturale in Italia.

Il grosso dell’estrazione di gas e petrolio in Italia (quote comunque ridotte rispetto ai nostri consumi) avviene a TERRA e non sarà toccato dal referendum.

Stiamo parlando in conclusione del 9% della produzione interna di petrolio e del 18% circa di quella del gas, corrispondenti rispettivamente a circa lo 0.8% e il 2% dei consumi interni totali. Ecco perchè nella prima parte del post si diceva che l’interesse del referendum è ridotto dal punto di vista produttivo.

Il valore economico dell’estratto può essere stimato in circa mezzo miliardo di euro (ma i profitti non sono necessriamente italiani) con delle royalties di circa un decimo di questo valore all’anno che entrano nel bilancio statale. La sola spesa del referendum corrisponde quindi alle royalties di vari anni di estrazione.

Questo è un referendum essenzialmente politico, strategico, diciamo così. Di immagine. Da qualche parte occorre iniziare a fare quel che serve a combattere il global warming; ma ne parleremo ancora.

(continua)

5 pensieri su “Referendum 17 aprile. (2 parte): cosa si decide?

  1. I numerosi dati posti da Claudio Della Volpe sono un prezioso aiuto per chi voglia farsi un’opinione informata sulla questione. Ma, appunto, si tratta di farsi un’opinione, non una convinzione scientifica. La Scienza sperimentale non può dirci qual è la scelta migliore, perché le scelte si basano sui valori, e la Scienza ci dà comprensione dei fatti e previsione dei risultati, non del valore. A Claudio vorrei far osservare che il suo modo di argomentare, che mira a presentare gli argomenti a favore della sua scelta (che è per il SI), è legittimo ma non scientifico. Nella Scienza si devono considerare il più oggettivamente possibile gli argomenti favorevoli e contrari; in particolare, per rendere più scientifiche discussioni di questo tipo, si dovrebbe esaminare vantaggi e svantaggi della scelta di non trivellare, e vantaggi e svantaggi della scelta di trivellare. A quali vantaggi e svantaggi dare più peso è una scelta non scientifica.

    • Gustavo ho aspettato la calma del sabato mattina per risponderti: ci sono due argomenti solidamente scientifici che sono stati ripetuti da Vincenzo e da me contro il trivellare: a) il consumo dei fossili deve essere ridotto a causa del global warming , conclusione solidamente basata sulle osservazioni della climatologia b) il gas e petrolio italiani sono pochi e di non grande qualità e questa anche è una cosa di cui abbiamo parlato su queste pagine ripetutamente dati alla mano (c’è il bel libro di Luca Pardi). Su questa solida base SCIENTIFICA l’unica risposta sensata alla domanda del referendum è SI. Non credo ci sia molto altro da dire; eventualmente possiamo aggiungere che il costo del referendum è 5-6 volte i profitti annui che ne traiamo come collettività; eh già perchè date le basse royalties e la proprietà privata dei prodotti non è che ci guadagnamo di più; ed infine ci sarebbero anche da considerare gli inquinamenti ambientali sottolineati dai recenti dati di ISPRA rivelati dalle associazioni ambientaliste; sono temi che riprenderò nei prossimi post, ma mi sembra che ci sia poco di arbitrario; le balle di Clò sui temi del lavoro sono state criticate anche dalla FIOM e non ci metto mano. Tu che dici? Vuoi provare a scrivere sistematicamente i tuoi dubbi oppure insisti su un discorso di metodo che però di fatto non morde?

  2. L’unico quesito ammesso per il 17 aprile (gli altri 2 di cui si parla ad inizio articolo non sono stati riesumati) riguarda la durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate e non l’autorizzazione per le nuove. Le trivellazioni per cui sono già state rilasciate delle concessioni non hanno, al momento, una scadenza e possono andare avanti fino all’esaurimento del giacimento, quindi perché adesso dovrebbero prevedere una scadenza? Nella parte rossa qui sopra c’è scritto infatti “I titoli abilitativi gia’ rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento”. Il referendum vuole limitare la durata delle concessioni? A quanto?
    La campagna che stanno facendo coloro che non vogliono continuare le trivellazioni è basata su presupposti falsi, come dice anche il prof. Della Volpe: “da qualcosa bisognerà pur cominciare per interrompere l’uso dei combustibili fossili”.
    A me, sinceramente, parrebbe anche contrario alla logica fermare una cosa che i danni ambientali li ha probabilmente già fatti in passato e che quindi andava fermata prima. In questo momento non mi pare ne crei altri. La cosa mi ricorda le campagne contro i rigassificatori per i quali i contrari dicevano, tra l’altro, che avrebbero portato ad un aumento della temperatura del mare mentre invece, come sa chiunque abbia studiato un minimo di chimica-fisica, il passaggio di stato da liquido a vapore/gas avviene con un raffreddamento dell’ambiente circostante.
    Già solo questo, la falsità dei motivi, mi fa propendere per il no.
    Valter Ballantini

    • Ballardini quando ho scritto il post era il 9 marzo e quindi non si conoscevano ancora le decisioni sugli altri due referendum; quindi era legittimo scrivere come ho scritto; in secondo luogo lei fa confusione fra diritto abilitativo e concessione; la concessione ha durata limitata nel tempo e deve essere rinnovata ogni tot anni; ciò detto il referendum COME HO SCRITTO riguarda solo il rinnovo delle concessioni entro le 12 miglia già in vigore; le nuove erano state già vietate COME HO SCRITTO dalla legge che andiamo a modificare, MA ci sono comunque due categorie di concessioni quelle iniziate molto tempo fa e già scadute come concessioni e la cui domanda di rinnovo è già in corso al momento del referendum e che verosimilmente saranno concesse (la cosa non è chiara) e quelle che invece non hanno ancora fatto domanda perchè la concessione iniziale è ancora in vigore; le prime riguardano come scritto nel post una quota veramente piccola di estratto; le seconde continueranno fino alla scadenza attualmente prevista e poi non saranno rinnovate se vince il referendum; così ho scritto e così confermo; le chiederei di leggere con maggiore attenzione il testo;è chiaro che il tema è politico, la decisione immediata riguarda così poco estratto che è ovviamente politico: COP21 ha detto chiaramente che il mondo deve smettere di usare i fossili prima possibile, abbiamo l’occasione di iniziare a farlo adesso e su una quota ridicola del totale che ci riguarda. Chi vota NO adesso a maggior ragione voterebbe NO per quote maggiori, quindi vuole di fatto mantenere lo status quo; i posteri non vi saranno grati

      • Accidenti, non vorrei essere un suo studente.
        Ma lo legge quello che scrivono gli altri?

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